GAZZETTA UFFICIALE n. 155 del 5 luglio 2022
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICODECRETO 29 aprile 2022

E’ stato pubblicato il Decreto MISE del 29 aprile 2022 con Criteri e modalità per l’erogazione di contributi in favore delle imprese operanti nel settore della ristorazione.

In particolare il decreto definisce, in attuazione dell’art. 1,  comma 17-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.  152,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le  disposizioni necessarie all’attuazione delle misure in favore delle imprese  della ristorazione  e stabilisce i criteri e le modalità per il  riconoscimento  del  contributo previsto  nonché per la determinazione del relativo ammontare,  secondo  una  prospettiva  di coordinamento dell’iniziativa con le  ulteriori  iniziative  adottate per sostenere  la  ripresa  e   la continuità dell’attività delle imprese del settore.

In particolare le  risorse  assegnate  al fondo istituito nello  stato  di  previsione del Ministero dello sviluppo economico  pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021, sono versate all’Agenzia delle  entrate  sulla  contabilità speciale  per incrementare con  vincolo di destinazione alle  imprese.

Le risorse sono riservate all’attribuzione  di contributi a fondo perduto alle imprese:

a)  risultate  ammissibili  ai   contributi  a   fondo perduto riconosciuti secondo  quanto  previsto dalle disposizioni del decreto di cui al link:   https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/90-normativa/decreti-interministeriali/2043182-decreto-interministeriale-30-dicembre-2021-contributi-settori-del-wedding-dell-intrattenimento-e-dell-organizzazione-di-cerimonie-e-dell-horeca

b) che svolgono, quale attività prevalente una delle attività individuate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:

  • b.1) 56.10 – Ristoranti e attività di ristorazione mobile
  • b.2)  56.21  –  Fornitura  di  pasti  preparati  (catering  per eventi);
  • b.3) 56.30 – Bar e altri esercizi simili senza cucina.

Le risorse  sono utilizzate per l’erogazione di un contributo aggiuntivo a favore delle imprese determinato con le modalità previste  che integra l’ammontare dell’aiuto riconosciuto ai sensi del decreto 30  dicembre 2021.

Il contributo è riconosciuto  nel medesimo quadro della disciplina europea in materia di aiuti di  Stato  di  cui  alla Sezione 3.1 del Temporary  Framework,  ovvero,  successivamente  al periodo di  vigenza  dello  stesso,  ai  sensi  e  nel  rispetto  del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre  2013 e successive modifiche e integrazioni.
L’Agenzia delle entrate provvede ad un nuovo riparto a valere  sulla  dotazione aggiuntiva a  favore delle  imprese sulla base di analoghe modalità

In particolare:

  • a)  il  70  (settanta)  per  cento  delle  predette  risorse è ugualmente ripartito tra tutte le imprese di cui all’art. 4;
  • b) il 20 (venti) per cento delle medesime risorse è ripartito, in via aggiuntiva rispetto all’assegnazione di cui alla  lettera  a), tra tutte le imprese di cui all’art. 4 che  presentano  un  ammontare dei ricavi superiore a euro 100.000,00 (centomila);
  • c) il  restante  10  (dieci)  per  cento è ripartito,  in  via aggiuntiva rispetto alle assegnazioni di cui alle lettere  a)  e  b), tra le imprese di cui all’art. 4  che  presentano  un ammontare  dei ricavi superiore a euro 300.000,00 (trecentomila).

 

 

Fonte cna.it