Cari Associati, oggi si conclude lo stato di emergenza Covid19 e, con esso, le misure restrittive alle libertà personali adottate negli ultimi anni.
Per assicurare una transizione progressiva alla normalità, vengono prorogate alcune delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia con il DL 24 marzo 2022, n. 24, entrato in vigore dal 25 marzo 2022.
Riassumendo, il percorso graduale di uscita dallo stato di emergenza prevede che a partire dal 1^ aprile 2022:

✓ si sciolga formalmente il Comitato tecnico scientifico (CTS);
✓ si concluda il compito del Commissario Straordinario per l’emergenza, alcune delle funzioni per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, saranno affidate ad una Unità, temporaneamente istituita, fino al 31.12.2022;
✓ la fine dei poteri emergenziali del Capo della Protezione civile;
✓ fino al 31.12.2022 e in relazione all’andamento epidemiologico, il Ministro della Salute può, con propria ordinanza, disciplinare gli ingressi nel territorio nazionale e adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività;
✓ la fine del sistema di zone/regioni colorate;
✓ l’eliminazione definitiva delle quarantene precauzionali, ai contatti stretti con persone positive è applicato il solo regime dell’auto sorveglianza (10 gg di mascherina FFP2 al chiuso o in caso di assembramenti + test antigenico rapido alla comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo all’ultimo contatto con il soggetto positivo al Covid19);
✓ il graduale superamento del green pass base e del rafforzato;
✓ il graduale superamento dello smart working semplificato.
Sotto trovate il dettaglio di tutte le misure previste dal decreto. Per quanto riguarda i Protocolli aziendali che hanno impegnato le aziende in questi due anni di emergenza, oggetto di molti quesiti da parte dei Colleghi, riteniamo che, pur non essendo presente nel DL una indicazione esplicita di proroga, occorre adottare in merito un atteggiamento prudenziale.

 

Elenchiamo argomento per argomento le misure prorogate previste dal decreto.
Obbligo vaccinale

• fino al 15 giugno 2022 permane l’obbligo vaccinale per gli over 50 (prevista
sanzione € 100 per gli inadempienti), per il personale scolastico, della difesa,
sicurezza, soccorso pubblico, polizia locale, amministrazione penitenziaria,
personale delle università, degli istituti tecnici superiori, delle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, nonché al personale dei Corpi forestali;
in particolare per personale docente ed educativo della scuola la vaccinazione
costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a
contatto con gli alunni
• sino al 31 dicembre 2022 permane l’obbligo vaccinale, che continua a costituire
requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti
obbligati al vaccino, per il personale del comparto sanitario, ossia personale
medico e sanitario in generale (esercenti le professioni sanitarie, operatori di
interesse sanitario, strutture residenziali, socio-assistenziali e socio sanitarie,
personale delle strutture articolo 8-ter DLgs n. 502/92.
Green pass
• fino al 30 aprile 2022 nei luoghi di lavoro privati è prorogato l’obbligo, a chiunque
acceda, ivi compresi i titolari dei servizi di ristorazione o di somministrazione di
pasti e bevande, di possedere ed esibire, su richiesta, il green pass base anche
per gli over 50;
• fino al 30 aprile 2022 è necessario il green pass base per accedere ai trasporti
effettuati da aeromobili, navi e traghetti interregionali ad eccezione dei
collegamenti nello stretto di Messina e di quelli per le Isole Tremiti, treni e autobus
interregionali, autobus a noleggio con conducente, a lunga percorrenza (art. 6,
comma 5);
• fino al 30 aprile 2022 è necessario il green pass base per mense, catering
continuativo, servizi di ristorazione al banco o al tavolo al chiuso ad eccezione dei
servizi di ristorazione all’interno degli alberghi o altre strutture ricettive riservati
esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; concorsi pubblici, corsi di formazione
pubblici e privati, colloqui visivi con i detenuti degli istituti penitenziari per adulti o
minori, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive all’aperto (art.
6, comma 2);

• fino al 30 aprile 2022 permane l’obbligo di green pass base per chiunque acceda
in ambito scolastico, educativo e formativo;
• fino al 30 aprile 2022 permane il green pass rafforzato per accedere piscine,
centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, convegni,
congressi, centri culturali, sociali e ricreativi per attività al chiuso, feste, cerimonie
civili e religiose al chiuso, sale da gioco sale scommesse, bingo e casinò, sale da
ballo, discoteche e locali assimilati, spettacoli aperti al pubblico, eventi e
competizioni sportive al chiuso (art. 7, comma 1);
• fino al 31 dicembre 2022 permane il green pass (ciclo vaccinale primario +
richiamo) per accesso familiari e visitatori di Rsa, hospice, strutture riabilitative e
residenziali per anziani e in quelle socio assistenziali, e per accesso di visitatori ai
reparti di degenza degli ospedali (art. 7, comma 2);
• fino al 31.12.2022 permane l’obbligo di green pass rafforzato per le professioni
sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, per i lavoratori impiegati in strutture
residenziali che ospitano persone fragili, socio-assistenziali e socio-sanitarie;
• fino al 31.12.2022 permane l’obbligo di green pass rafforzato per il personale
della scuola, del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia
locale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, degli istituti tecnici superiori e dei corpi forestali.
Mascherine
• sino al 30 aprile 2022 permane l’obbligo di FFP2 per assistere a spettacoli aperti
al pubblico al chiuso o all’aperto in teatri, sale da concerto, cinema, locali di
intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni
sportive.
• sino al 30 aprile 2022 nei luoghi di lavoro permane l’obbligo di mascherine
chirurgiche o di livello superiore per i lavoratori; tale disposizione si applica anche
ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
• sino al 30 aprile 2022 permane obbligo di FFP2 sui seguenti mezzi di trasporto:
aeromobili, navi e traghetti per trasposto interregionale, treni interregionali,
intercity e alta velocità, autobus di linea interregionali, autobus a noleggio con
conducenti, mezzi di trasporto scolastico, mezzi di trasporto pubblico locale o
regionale, funivie, cabinovie e seggiovie (con cupola paravento);
• fino al 30 aprile 2022 obbligo di DPI delle vie respiratorie (anche chirurgiche) in
tutti i locali al chiuso diversi da quelli sopra citati, con la sola esclusione delle
abitazioni private; L’obbligo di cui al presente punto non sussiste quando per le
caratteristiche dei luoghi sia garantito in modo continuativo l’isolamento da
persone non conviventi.

• fino al 30 aprile 2022 obbligo di DPI delle vie respiratorie (anche chirurgiche)
anche nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati al chiuso ad eccezione del
momento del ballo.
Protocolli e Linee guida
Le misure di contenimento definite da Linee guida e dai protocolli adottati con ordinanza
del Ministero della Salute integrano il contenuto degli obblighi di servizio pubblico
gravanti su vettori e sui gestori di infrastrutture destinati all’erogazione di servizi di
trasporto pubblico di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo,
nelle acque interne, anche non di linea, regolati da atti, autorizzazioni, licenze, permessi,
nulla osta, contratti, convenzioni, disciplinari, appalti o concessioni (art. 6, comma 5, lett.
d che modifica il comma 3bis dell’art.9-quater DL 52/2021)).
Lavoratori fragili
• proroga al 30 giugno 2022 della sorveglianza sanitaria dei lavoratori
maggiormente esposti a rischio contagio di cui all’art. 83, commi 1,2,3, del DL
34/2020 (allegato B, punto 1).
Smart working
• proroga al 30 giugno 2022 delle regole semplificate sullo smart working di cui
all’art. 90, commi 3, 4 del DL 34/2020 (allegato B, punto 2).
Quarantena
• dal 1 aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora solo
alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento in quanto risultate positive al
Covid 19, sino all’accertamento della guarigione;
• tutti i contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid 19 sono sottoposti
al regime dell’auto-sorveglianza.
Scuola
A decorrere dal 1 aprile e fino alla fine dell’anno scolastico 2021/2022, nella gestione dei
contatti stretti tra gli alunni/studenti a seguito di positività, si applicano le seguenti
misure:
• fino a quattro casi tra gli alunni/studenti della stessa classe/gruppo le attività
proseguono in presenza; obbligo per i docenti e gli alunni/studenti di mascherina
per i dieci giorni successivi;
• in caso di comparsa di sintomi e se sintomatici al quinto giorno successivo
all’ultimo contatto, test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico
autosomministrato (esito attestato con autocertificazione);

• gli alunni/studenti in isolamento a causa positività (con certificato medico),
proseguono l’attività scolastica nella modalità digitale integrata; la riammissione in
classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico
rapido o molecolare con esito negativo.