Il decreto attuativo del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno è entrato in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio»
E’ un incentivo sotto forma di credito di imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Meridione d’Italia. Per la Regione Calabria la percentuale è del 60% per le piccole Imprese, 50% per le medie e del 40% per le grandi.

Per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta, i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.

Attività economiche ammesse

TUTTI I SETTORI Sono esclusi i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei  trasporti (esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai  trasporti) e delle relative infrastrutture, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L’agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà.

Cosa Finanzia

Investimenti in beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativo all’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Sono ammissibili anche acquisti mediante contratti di locazione finanziaria per i quali si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.

Sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non debbono sussistere rapporti di controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.

Limiti di spesa

Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

Utilizzo

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Rideterminazione del Credito d’Imposta

Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.

Se entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

N.B. il periodo di mantenimento dei beni decorre dalla data di “entrata in funzione” che può avvenire entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, pertanto il vincolo può avere una durata anche di 8 anni circa dalla data di acquisizione o ultimazione.

Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, la rideterminazione del credito di imposta si applica se non viene esercitato il riscatto.

Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d’impianto, ubicate nelle zone assistite nelle quali è stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento.

Cumulabilità

Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Stabilità delle operazioni

Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella  ZES unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’inosservanza del predetto obbligo determina la decadenza dai benefici goduti.

Per informazioni e supporto nell’istruttoria della pratica contattare gli uffici Cna Cosenza
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